L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. Esso si differenzia dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla L n. 241/1990.
Diversamente da quest’ultima, infatti, l’accesso civico non presuppone un interesse qualificato del richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Come da Regolamento per l’accesso ai documenti e dati del Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano emanato con prot. 737 del 31 gennaio 2018 come da delibera del 30 gennaio 2018 si descrive l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato.
Nella descrizione del procedimento pubblicata sul portale si evidenzia altresì, che non sono richiesti requisiti particolari per presentare la richiesta, che questa non deve essere motivata e si può presentare in qualsiasi momento dell’anno e si ribadisce che chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013 e che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
La richiesta, diretta al Responsabile della Trasparenza, può essere presentata ai sensi dell’art. 5 del regolamento sopracitato sia per via telematiche che mediante apposito modulo predisposto e messo a disposizione sul portale del Conservatorio allegando fotocopia del documento d’identità (in corso di validità) tramite posta elettronica, fax o all’ufficio protocollo, che provvederà tempestivamente a trasmettere la richiesta al Responsabile della trasparenza. Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede a far pubblicare i documenti o le informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
A tutela dei soggetti interessati, infine, viene evidenziato che contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblowing)
L’art.1, comma 51 della L.190/2012 ha introdotto delle forme di tutela per il dipendente pubblico che segnala illeciti; in sostanza si prevede la tutela dell’anonimato di chi denuncia, il divieto di qualsiasi forma di discriminazione contro lo stesso e la previsione che la denuncia è sottratta all’accesso, fatti salvo casi eccezionali. La Legge 179/2017 ha disciplinato compiutamente la fattispecie.
Recepimento dinamico modifiche Legge 190/2012 e aggiornamenti del Piano
Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla Legge n. 190 del 2012. Gli aggiornamenti annuali del Piano tengono conto:
– delle normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
– delle normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione;
– dell’emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
– nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.
ACCESSO AGLI ATTI
A) Accesso civico generalizzato (FOIA) (art. 5 comma 2 e art. 5bis D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.)
Per accesso civico generalizzato (FOIA) si intende, in estrema sintesi, un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
La ratio dell’accesso generalizzato consiste nella volontà di garantire la partecipazione della società civile all’attività amministrativa, di promuovere il controllo sociale e di tutelare i diritti dei cittadini.
L’ANAC è intervenuta sulla materia elaborando apposite linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs.
33/2013 (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016).
L’ANAC, nella richiamata delibera, considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, ha suggerito l’opportunità che gli Enti adottino un regolamento interno sugli accessi, al fine di disporre di un quadro organico e coordinato dei profili applicativi delle tre tipologie di accesso attualmente previste dall’ordinamento giuridico: accesso semplice connesso agli obblighi di pubblicazione, accesso generalizzato (Foia) e accesso documentale ai sensi della legge 241/1990.
Questo Conservatorio, pertanto, ha provveduto a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente “Altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale, un promemoria riassuntivo delle diverse tipologie di accesso, corredato della modulistica e delle informazioni attinenti al relativo iter procedimentale.
Un altro adempimento raccomandato dall’ANAC è costituito dall’istituzione di un registro degli accessi, cioè una raccolta organizzata di tutte le richieste pervenute agli Enti. Nel dettaglio, è previsto che il registro debba contenere l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data, il relativo esito con la data della decisione. Esso deve essere pubblicato, con aggiornamento semestrale, nella sezione Amministrazione trasparente “Altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale. Con riferimento all’accesso ai dati e alle informazioni tramite l’accesso generalizzato si applica quanto di seguito riportato.
La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, va indirizzata al Responsabile della trasparenza, tramite invio al seguente indirizzo email: segreteriadirezione@consmilano.it, specificando “ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO” e indicando l’indirizzo e‐mail per la risposta, l’eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni richieste e una descrizione sintetica della richiesta.
Il Responsabile della trasparenza verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso affermativo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione “Amministrazione trasparente” della Home page del Conservatorio entro 30 giorni.
Contestualmente il Responsabile comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale al materiale d’informazione richiesto secondo le procedure dell’accesso civico. Qualora invece i dati fossero già stati pubblicati, il Responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Questo Conservatorio ha istituito un Registro unico dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.
B) Accesso civico semplice (art. 5 comma 1 e art. 5bis D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.)
L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare. È finalizzato a rimediare alla mancata pubblicazione degli atti, soggetti ad obbligo di pubblicazione, sui siti web delle P.P.A.A. Chiunque può avanzare la richiesta di accesso civico semplice senza obbligo di motivazione.
Con riferimento all’accesso ai dati e alle informazioni con accesso semplice si applica quanto di seguito riportato.
La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non deve esser motivata, va indirizzata al Responsabile della trasparenza, tramite invio al seguente indirizzo email: segreteriadirezione@consmilano.it, specificando “ACCESSO CIVICO SEMPLICE” e indicando l’indirizzo e‐mail per la risposta, l’eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni e una descrizione sintetica della richiesta.
Il Responsabile della trasparenza verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso affermativo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione “amministrazione trasparente” della Home page del Conservatorio entro 30 giorni.
Contestualmente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale al materiale d’informazione richiesto. Qualora invece i dati fossero già stati pubblicati, il Responsabile della trasparenza indica al portatore d’interesse il relativo collegamento ipertestuale. Questo Conservatorio ha istituito un Registro unico dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.
C) Accesso documentale (art- 22 L. 241/1990 e ss.mm.ii.)
L’accesso documentale è l’accesso ai documenti amministrativi che può essere inoltrato da chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si chiede l’accesso. La finalità è la conoscenza dei documenti necessari per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti. Il richiedente, pertanto, è colui che vanta un interesse concreto e ha l’onere di motivare adeguatamente la richiesta.
Sulla scorta di quanto suggerito dall’ANAC, è stato predisposto un Regolamento interno volto a disciplinare le procedure per l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, emanato con Decreto del Presidente n. 1407 – Prot. n. 1291/A3 del 17/02/2021, ed è stato istituito il relativo registro.